Tale attestazione consente di conoscere le iscrizioni a carico di una persona per fatti di rilevanza penale.
L ’attestazione che non riporta alcuna notizia di reato non esclude in modo assoluto l'iscrizione nel Registro Notizie di Reato. Infatti, sussiste il divieto di comunicare notizie relativamente ai reati previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a) del Codice Procedure Penale. Inoltre, non è consentito comunicare notizie relative a procedimenti per i quali il magistrato ravvisa la sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine.
Risulta legittimato a richiedere tale attestazione:
Certificato di Iscrizione delle Notizie di Reato: Art. 335, terzo comma e terzo comma bis, c.p.p.; artt.110 e 110 bis norme di attuazione c.p.p..
L’ attestazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato può essere richiesta tramite le seguenti modalità:
Occorre allegare:
Qualora la richiesta provenga da soggetto delegato, occorre allegare delega e documento di identità.
Qualora la richiesta provenga dal difensore, è necessario allegare nomina/delega.
L'attestazione ex art. 335 cpp entro 30 gironi, viene ritirata allo sportello, o potrà essere inoltrata tramite PEC al richiedente se espressamente richiesto.
Il rilascio con urgenza deve essere motivato.
E’ previsto che il rilascio delle attestazioni avvenga entro 30 giorni.
Il rilascio con urgenza, dev’essere motivato.
Ufficio del Casellario
Orario:
dalle 08:30 alle 13:30, dal lunedì al venerdì
dalle 15:00 alle 16:30, il martedì e il giovedì
Piano: Terra
Stanza: 02
Telefono: 0464/451664 - 0464/451621