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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto

Certificato di Iscrizione delle Notizie di Reato ai sensi dell'art. 335/3° c.p.p.

INFORMAZIONI

Tale attestazione consente di conoscere le iscrizioni a carico di una persona per fatti di rilevanza penale.

L ’attestazione che non riporta alcuna notizia di reato non esclude in modo assoluto l'iscrizione nel Registro Notizie di Reato. Infatti, sussiste il divieto di comunicare notizie relativamente ai reati previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a) del Codice Procedure Penale. Inoltre, non è consentito comunicare notizie relative a procedimenti per i quali il magistrato ravvisa la sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Risulta legittimato a richiedere tale attestazione:

  • la persona sottoposta alle indagini;
  • la parte offesa dal reato;
  • il difensore.

LEGGI E REGOLAMENTI

Certificato di Iscrizione delle Notizie di Reato: Art. 335, terzo comma e terzo comma bis, c.p.p.; artt.110 e 110 bis norme di attuazione c.p.p..

DOCUMENTI RICHIESTI

L’ attestazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato può essere richiesta tramite le seguenti modalità:

  • invio a mezzo PEC all’ indirizzo casellario.procura.rovereto@giustiziacert.it 
  • richiesta di persona allo sportello
  • invio istanza a mezzo posta ordinaria 

Occorre allegare:

  • modulo presente sul sito della Procura;
  • documento di identità del richiedente;
  • eventuale copia del verbale di identificazione/elezione di domicilio (se richiesta come indagato) - copia della denuncia querela (se richiesta come persona offesa) o qualunque atto processuale che faccia presumere per l'utente privato (cittadino) o utente qualificato (difensore) una conoscenza dei fatti di reato. In assenza di riferimenti concreti a procedimenti già instaurati o fatti che si presumono avere rilevanza penale (c.d. “335 esplorativo”), il difensore deve allegare una procura speciale con cui sia espressamente autorizzato alla proposizione di istanza ex art. 335 c.p.p..

Qualora la richiesta provenga da soggetto delegato, occorre allegare delega e documento di identità.

Qualora la richiesta provenga dal difensore, è necessario allegare nomina/delega.

L'attestazione ex art. 335 cpp entro 30 gironi, viene ritirata allo sportello, o potrà essere inoltrata tramite PEC al richiedente se espressamente richiesto.

Il rilascio con urgenza deve essere motivato.

 

TERMINI PER IL RILASCIO

E’ previsto che il rilascio delle attestazioni avvenga entro 30 giorni.
Il rilascio con urgenza, dev’essere motivato.

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio del Casellario

Orario: 

dalle 08:30 alle 13:30, dal lunedì al venerdì

dalle 15:00 alle 16:30, il martedì e il giovedì

Piano: Terra

Stanza: 02

Telefono:  0464/451664 - 0464/451621

Email: casellario.procura.rovereto@giustizia.it

Pec: casellario.procura.rovereto@giustiziacert.it

Uffici incaricati

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